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Clicca per accedere all'articolo ORDINE DEI MEDICI: URGENTE VALUTARE LE QUALIFICHE DEI MEDICI EXTRACOMUNITARI

Comunicato Stampa

La  Presidente Bergamin: “Pieno rispetto per i medici stranieri, ma l’Ordine deve poter vigilare sulle qualifiche”

Durante la pandemia e con la fuga di molti camici bianchi dagli ospedali del territorio, il Governo, in primis, ma anche le Regioni, hanno fatto ricorso all’arrivo di medici extracomunitari, soprattutto per coprire le necessità dei pronto soccorso In era pandemica una normativa ha consentito l’assunzione per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario,

Clicca per accedere all'articolo ORDINE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI  PER LA TUTELA DEI CITTADINI

L'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Udine, assieme all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Udine, nell'ambito di un progetto di collaborazione interdisciplinare tra le diverse professioni sanitarie, ritiene utile ricordare ai propri iscritti le corrette modalità di confronto e relazione tra le diverse professioni in particolare nell’ambito della prescrizione farmacologica.

Riceviamo dal Ministero della Salute:

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO 3 – Dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi
Viale G. Ribotta, 5 – 00144 Roma

Clicca per accedere all'articolo Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa. Disposizioni INPS

L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, peraccedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentataall'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dallacessazione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevedealtresì che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione delrapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data,dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

COMUNICATO STAMPA

La Presidente Bergamin: “Serve una pianificazione sull’ingresso degli operatori dall’ospedale e dal territorio in queste strutture”

Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Ricordo che l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata è previsto dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, dal nostro Ordine comunicatoVi più volte nel corso degli anni.