Area odontoiatri

Si ritiene opportuno segnalare che la Corte d’Appello di Torino, sezione IV penale (udienza del 25.01.2023), nel dispositivo della sentenza del processo penale R.G. n. 5225/21 ha condannato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica ex art 348 c.p. un odontotecnico e il figlio igienista dentale.

In qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, organo della FNOMCeO - Ente pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale – in considerazione della rilevanza e della non trascurabile complessità, in termini di applicabilità agli studi odontoiatrici, della fattispecie indicata in oggetto, non posso esimermi dal sottoporre alla Vostra attenzione la questione di cui trattasi.

 
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Risposta della FNOMCeO ad un quesito della CAO di Cosenza 

In prima analisi è opportuno precisare che per informazione sanitaria si intende qualsiasi notizia utile e funzionate al cittadino per la scelta libera e consapevole di strutture, servizi e professionisti. Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività. In altri termini la pubblicità intesa come forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, con lo scopo di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o societaria, deve essere riconoscibile, veritiera e corretta. Questa è ingannevole quando sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta, potendone quindi pregiudicare il comportamento.

facendo seguito alla Comunicazione della FNOMCeO n. 206 del 18.11.2022 (all.n.1) avente ad oggetto l’”Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Le CAO del FVG nel corso dell’attività di reciproco scambio di informazioni con gli organi vigilanti, di seguito indicano in una breve check list ciò che non deve mancare in caso di verifica o controllo ordinario.

 

pdf Vademecum Controllo NAS (69 KB)

Clicca per accedere all'articolo TAR Lazio sentenza n. 2891/2022 - figura dell'Odontotecnico non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie

Si ritiene opportuno segnalare che TAR Lazio con sentenza n. 2891 del 14/03/2022 ha respinto il ricorso, proposto dalle organizzazioni di categoria rappresentative degli odontotecnici  a livello nazionale e dei soggetti esercenti la professione di odontotecnico, volto a chiedere l'annullamento: delle note del Ministero della Salute, recanti ad oggetto "richiesta di riconoscimento della figura dell'odontotecnico quale professione sanitaria", del parere del Gruppo Tecnico sull'Odontoiatria (G.T.O.) del 12 luglio 2018 e del "documento tecnico" redatto dalla Commissione Albo Odontoiatri nazionale del 13 giugno 2018.

Continua a leggere la Comunicazione FNOMCeO qui sotto

pdf Sentenza TAR Lazio su figura Odontotecnico (206 KB)