Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7-4-2023 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse:

Art. 1: “1. E’ indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021. 2. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati ed i medici di bordo supplenti che non avessero effettuato le revisioni precedenti, considerando quanto ricordato in premessa circa il rinnovo periodico della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti”.

Art. 2: “1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o comunitaria; b) godimento dei diritti politici; c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni; d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi; e) assenza di condanne penali che abbiano per effetto la sospensione dall'esercizio della professione”.

Art. 3 “1. La domanda per la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, oppure mediante invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute….nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana…”.

Art. 5 “1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3 - via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma: a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione; b) ricevuta comprovante  l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di euro 129,11 da effettuarsi
sul c/c n. 8003 (pre-intestato) intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative”.

Art. 6 “1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché' nel bollettino ufficiale del Ministero della salute, nonché sul portale del Ministero della salute”.