Area odontoiatri

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Risposta della FNOMCeO ad un quesito della CAO di Cosenza 

In prima analisi è opportuno precisare che per informazione sanitaria si intende qualsiasi notizia utile e funzionate al cittadino per la scelta libera e consapevole di strutture, servizi e professionisti. Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività. In altri termini la pubblicità intesa come forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, con lo scopo di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o societaria, deve essere riconoscibile, veritiera e corretta. Questa è ingannevole quando sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta, potendone quindi pregiudicare il comportamento.
Clicca per accedere all'articolo TAR Lazio sentenza n. 2891/2022 - figura dell'Odontotecnico non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie

Si ritiene opportuno segnalare che TAR Lazio con sentenza n. 2891 del 14/03/2022 ha respinto il ricorso, proposto dalle organizzazioni di categoria rappresentative degli odontotecnici  a livello nazionale e dei soggetti esercenti la professione di odontotecnico, volto a chiedere l'annullamento: delle note del Ministero della Salute, recanti ad oggetto "richiesta di riconoscimento della figura dell'odontotecnico quale professione sanitaria", del parere del Gruppo Tecnico sull'Odontoiatria (G.T.O.) del 12 luglio 2018 e del "documento tecnico" redatto dalla Commissione Albo Odontoiatri nazionale del 13 giugno 2018.

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pdf Sentenza TAR Lazio su figura Odontotecnico (206 KB)