MEDICI IN PENSIONE DALLA P.A. NO A CONVENZIONI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Il Ministero dell’Economia in risposta ad un quesito della Sisac (MEF-RGS prot. 104123 del 16 dicembre 2013) chiarisce che, in base all’articolo 25 comma 1 della legge 724/1994, è fatto divieto di conferimento di incarichi a personale dipendente delle P.A., cessato dal servizio per pensionamento a seguito della maturazione dei requisiti di anzianità contributiva, ma non dei requisiti di vecchiaia; non solo, l’articolo 5 comma 9 del DL 95/2012 restringe ulteriormente la possibilità di incarichi (
è fatto divieto alla pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza).
Pertanto alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le funzioni svolte in vigenza del rapporto dipendente, ivi comprese le funzioni di svolgimento di funzioni di medico convenzionato col SSN, in quanto tale rapporto viene inquadrato fra le prestazioni d’opera professionale di natura privatistica.