
ART. 17 CODICE DEONTOLOGICO
ATTI FINALIZZATI A PROVOCARE LA MORTE
INDIRIZZI APPLICATIVI ALL’ART.17 E CORRELATI AI SENSI DELLA SENTENZA 242/19 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La libera scelta del Medico di agevolare, sulla base del principio di autoderminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonge di sofferenze fisiche o psicologiche, intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare.
APPROVATO ALL’UNIANIMITA’ DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 6 FEBBRAIO 2020