
Riconoscimento titoli
24 Novembre 2010
I titoli ammessi al riconoscimento
I titoli ammessi a riconoscimento sono quelli conseguiti nelle seguenti professioni sanitarie e arti ausiliarie:
- Farmacista
- Medico chirurgo / Medico Specialista/ Medico di medicina generale
- Odontoiatra
- Veterinario
- Assistente sanitario
- Dietista
- Educatore professionale
- Fisioterapista
- Igienista dentale
- Infermiere
- Infermiere pediatrico
- Logopedista
- Massaggiatore capo bagnino
- Odontotecnico
- Operatore socio sanitario (*)
- Ortottista- Assistente di oftalmologia
- Ostetrica/o
- Ottico
- Podologo
- Puericultrice
- Tecnico audiometrista
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico ortopedico
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- Terapista occupazionale
(*) Nota. Per esercitare la professione di Operatore socio sanitario gli interessati, sia comunitari che non comunitari, devono rivolgersi alla Regione o Provincia autonoma nella quale risiedono o dove intendono esercitare la professione, come previsto dall’art. 13 dell’accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2001.
AVVERTENZE
Efficacia dei decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari
- I decreti di riconoscimento perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l’interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale. (art.44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).
- Nel caso di professioni non costituite in ordini o collegi, i decreti perdono efficacia se per due anni l’interessato non ne ha fatto uso a fini lavorativi.
- I decreti di riconoscimento rilasciati prima del 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del DPR 334/2004), in caso di mancata iscrizione agli Albi o di mancato utilizzo a fini lavorativi, perdono efficacia trascorsi due anni da tale data.
PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO
ANDARE AL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Link esterno: http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaMenu.jsp?menu=riconoscimento&lingua=italiano