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Il Consiglio di stato ha disatteso l'impostazione - quale quella sostenuta dai podologi ricorrenti e valorizzata dal Tar in primo grado - secondo cui tutti i titoli preesistenti dovevano essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione. In tal caso, la specifica previsione che postula chiaramente un riconoscimento costitutivo e caso per caso dell'equipollenza di taluni titoli anteriori sarebbe inutilmente data se vigesse un regime generale di automatica equipollenza.
Il Collegio ha affermato che l'equipollenza può riguardare solo i titoli che dal punto di vista formale possano considerarsi idonei a garantire ai possessori una formazione sostanziale equivalente a quella oggi imposta a livello universitario. Per cui, sulla base di un'interpretazione sistematica, deve dirsi che l'equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma sia stato conseguito all'esito di un corso formativo la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso.
Non è quindi irragionevole che il Ministero della sanità con l'impugnato Decreto non abbia inserito, ai fini dell'equipollenza per lo svolgimento della professione di podologo, anche i titoli conseguiti al termine di corsi di durata inferiore al triennio predisposti dalle regioni, nel presupposto che non vi sia una omogeneità di preparazione professionale del detto personale affidata a canali differenti.
Né si può sostenere che il Ministero avrebbe dovuto limitarsi ad un'attività meramente ricognitiva dei titoli esistenti di qualsiasi provenienza per dichiararne la loro equipollenza con un diploma universitario triennale (c.d. laurea breve), perché al contrario il legislatore primario ha affidato proprio al Ministro della sanità e dell'istruzione di individuare, con attività certamente discrezionale, i titoli e gli attestati che potevano assicurare un sufficiente grado di preparazione e di omogeneità con la formazione universitaria.
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