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da UNIVADIS a cura di Mauro Marin - Medico di medicina generale ed Esperto di questioni normative sanitarie - Pordenone
I medici sono abilitati all'esercizio della professione dalla legge che li legittima a praticare in libera attività qualsiasi atto di diagnosi e cura senza la necessità di una specializzazione, con l'eccezione particolare della radiologia e anestesia e rianimazione. L'art. 4 CC, delle fonti del diritto, afferma che i regolamenti non possono contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge. Ma invece l'AIFA continua a pubblicare determinazioni limitative che escludono i medici di medicina generale dalla prescrizione di alcuni farmaci riservandoli agli specialisti, anche se questi farmaci vengono prescritti con onere a carico degli stessi assistiti invece che del SSN e con appropriatezza di cura per la diagnosi documentata. Così, di fatto, l'AIFA invece di circoscrivere la sua attività a garantire la prescrizione appropriata da parte di "tutti" i medici prescrittori, limita ad alcuni quell'esercizio dell'attività medica autorizzato da una legge abilitante i medici alla professione e tutelato come attività lavorativa dall'art. 35 della Costituzione. Ad esempio, la commissione tecnico-scientifica dell'AIFA con determinazione 16 novembre 2007 (in GU n. 280 del 1.12.2007) ha stabilito che la prescrizione di isotretinoina orale per la cura dell'acne deve essere redatta su ricetta non ripetibile e "riservata soltanto agli specialisti dermatologi". E' comprensibile la preoccupazione che per l'isotretinoina siano rispettate le due condizioni essenziali di prescrivibilità: la certificazione datata in ricetta dell'assenza di gravidanza in atto, documentata con test di gravidanza, e la presenza contemporanea di copertura contraccettiva dell'assistita per la prevenzione di effetti teratogeni dovuti al farmaco. Certo l'atteggiamento dell'AIFA (quando ancora si chiamava CUF) non è riconducibile solo ad una questione di possesso del titolo di specializzazione: ad esempio, il ferro per via endovenosa (sodio ferrigluconato) utilizzato per la cura dell'anemia da carenza di ferro nei pazienti intolleranti all'assunzione orale di ferro era stato riservato al solo uso ospedaliero con un'altra semplice disposizione, di fatto impedendo illegittimamente ai medici operanti sul territorio, anche se specialisti in ematologia, di continuare a curare i loro assistiti fuori dall'ospedale. In questo modo i pazienti sono stati obbligati a rivolgersi ai servizi ospedalieri, violando il loro diritto di scelta del medico curante previsto dalla legge, ed i medici del territorio sono stati discriminati rispetto ai loro colleghi ospedalieri, anche a parità di titolo di specializzazione. L'Autorità AntiTrust potrebbe avere qualche rilievo da fare in proposito. Al di fuori dei provvedimenti restrittivi previsti dalle note AIFA e dai piani terapeutici giustificati dalla necessità di contenimento della spesa farmaceutica a carico del SSN, quando non si pongono oneri a carico del SSN per le prescrizioni farmaceutiche, non è chiara la legittimità di questi provvedimenti dell'AIFA incidenti sul diritto a svolgere l'attività libero professionale e quindi a prescrivere cure per ogni malattia. I provvedimenti regolatori disposti dall'AIFA al fine di garantire un corretto utilizzo dei farmaci dovrebbero essere assunti equamente nei confronti di "tutti" i medici prescrittori, senza incoerenti esclusioni discriminanti che appaiono come un eccesso di potere e disuguaglianze di dubbia legittimità anche ai sensi dell'art. 3 della Costituzione: oggi, infatti, la prescrizione dello stesso farmaco fuori delle indicazioni delle note AIFA è considerata un illecito sanzionabile se redatta da un medico di medicina generale sul ricettario regionale, mentre invece è tollerata e mai sanzionata, se effettuata da un medico ospedaliero durante il ricovero e documentata sulle cartelle cliniche, che sono atti pubblici riportanti nelle lettere di dimissioni prescrizioni non approvate nelle schede ministeriali per le indicazioni cliniche certificate nelle diagnosi di dimissione. L'AIFA ha il potere di regolamentare la prescrizione dei farmaci e non il profilo professionale dei medici non specializzati, limitandone il campo di esercizio della professione, che è invece compito esclusivo dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera q, della legge n. 833\1978. Va inoltre rilevato che i medici di medicina generale si trovano anche nella situazione di dover garantire la dovuta continuità di cura agli assistiti del SSN, trascrivendo su ricettario regionale prescrizioni di isotretinoina redatte sul ricettario personale da specialisti dermatologi. L'Accordo Collettivo Nazionale 2005 per la medicina generale all'art. 30, comma 1, afferma che non possono essere oggetto di contestazioni a carico del medico di famiglia le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi di altri operatori delle Aziende Sanitarie e al comma 4, afferma che le inosservanze occasionali danno luogo solo alla sanzione del richiamo. Comunque l'art. 27, comma 7, dell'ACN 2005 afferma che le prescrizioni devono essere valutate in ragione del loro carattere occasionale e della novità della norma. Gli assistiti del SSN hanno in ogni caso un diritto perfetto alla necessaria assistenza farmaceutica con onere a carico del SSN, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 833\1978, come ha stabilito già la Cassazione Penale a Sezioni Unite con sentenza n. 6752 del 7 giugno 1988 per il quale tale diritto perfetto sussiste "indipendentemente dalla condotta del soggetto prescrittore". Quindi se la prescrizione di farmaci risulta appropriata, non può essere sanzionata solo perché redatta da un medico generico invece che specialista, essendo entrambi abilitati all'uso del ricettario regionale. Questo orientamento è stato recepito anche dalla Corte dei Conti che, in tema di Piani Terapeutici, ha affermato che la prescrizione di farmaci idonea alle reali necessità degli assistiti e conforme alle indicazioni cliniche riconosciute con onere a carico del SSN è appropriata e non costituisce danno erariale da parte del medico, indipendentemente dal rinnovo formale del piano terapeutico da parte dello specialista (sentenze n. 281 del 30.5.2006, n.1486 del 6.12.2005, n. 705 del 19.5.2005 della Corte dei Conti, sezione Liguria). da UNIVADIS a cura di Mauro Marin - Medico di medicina generale ed Esperto di questioni normative sanitarie - Pordenone
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