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OMCEO: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Udine

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LE NUOVE REGOLE PER L’INVALIDITA’ CIVILEPubblicato il 23-12-2009

Dott. Claudio Testuzza : Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”

La legge considera invalidi civili le persone  che, a  causa di una inabilità fisica, subiscono una riduzione delle loro capacità lavorative.

Sono compresi anche i minorenni e gli anziani  che, pur non essendo in età lavorativa, vengano comunque limitati  nelle loro attività.

Tutti hanno diritto ad un’indennità INPS , il cui importo cambia a seconda del tipo di invalidità

e della sua gravità.

Non rientrano  fra gli invalidi civili coloro che abbiano perso la loro efficienza fisica in seguito ad un incidente sul lavoro – Invalidi del  lavoro – che ricevono un’indennità dall’INAIL.

 

 

 

LA DOMANDA

Dal 1° gennaio 2010 la domanda per accedere ad una pensione di invalidità andrà rivolta all’INPS.

La scheda di segnalazione  e la domanda  dovranno essere compilate on line dal medico certificatore. 

Sino ad oggi le domande andavano presentate  all’azienda sanitaria competente per territorio.

Con il nuovo iter sarà l’INPS  ad inviare, per via telematica, la domanda all’azienda sanitaria.

Sarà così creato un fascicolo elettronico per ciascun invalido civile.

 

L’ACCERTAMENTO e LA VERIFICA

Sarà l’INPS a fissare la data per la vista di controllo medico-legale che serve a conferire l’invalidità civile.

La visita  dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda comprensiva della documentazione. I tempi possono essere ridotti per condizioni di urgenza della patologia.

Un medico INPS  farà parte quale componente effettivo nella commissione medica dell’Asl.

Se la Commissione darà giudizio favorevole si passerà immediatamente alla verifica dei requisiti  socio-economici dell’interessato, in quanto la prestazione economica è soggetta a determinati limiti di reddito  da verificare annualmente.

 

CONCESSIONE, RICORSI  e TABELLE

La concessione delle provvidenze economiche  dal 1° gennaio 2010 sarà  di competenza dell’INPS  ( prima era a carico della Regione ).

Gli eventuali ricorsi , nel caso di mancata concessione,  dovranno essere presentati all’INPS.

Qualora nel  corso del giudizio, un giudice dovesse nominare un consulente tecnico a questo sarà affiancato un medico dell’INPS.

 

CONTROLLI

Gli accertamenti dell’INPS  si dividono in ordinari e straordinari.

Quelli ordinari vengono eseguiti su coloro che hanno sofferto di un’invalidità temporanea.

Quelli straordinari sono rappresentati da visite campione su chi ha un’invalidità permanente.

 

TEMPI

Le nuove norme  dovrebbero modificare i tempi di concessione  in circa 120 giorni rispetto gli attuali 360.

 

n. b.           Con le nuove norme ( legge n. 102 del 3 agosto 2019 ) è stato  previsto

                   l’aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità.

 

Elenco delle menomazioni sulla base della classificazione internazionale       dell'organizzazione mondiale della sanità (O.M.S ).                                                                                                          La classificazione dell'O.M.S., concerne le conseguenze della malattia, rappresentate dal complesso della menomazione, disabilità ed handicap o svantaggio esistenziale tra loro in interrelazione funzionale (malattia - menomazione - disabilità - handicap) :

1 - MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE                                                                                                10 - Menomazioni dell'intelligenza
11 - Menomazioni della memoria
12 - Menomazioni della capacità critica
13 - Altre menomazioni mentali

2 - ALTRE MENOMAZIONI DI FUNZIONI PSICHICHE                                                                                                    20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza
21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione
22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive
23 - Menomazioni del comportamento

3 - MENOMAZIONI DEL LINGUAGGIO                                                                                                                                30 - Menomazioni della funzione del linguaggio
31 - Menomazioni della fonazione

4 - MENOMAZIONI DELL'ORECCHIO                                                                                                                               40 - Menomazioni della funzione uditiva
41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare
42 - Altre menomazioni dell'orecchio

5 - MENOMAZIONI DELL'OCCHIO                                                                                                                                     50 - Menomazioni della funzione visiva
51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio

6 - MENOMAZIONI VISCERALI                                                                                                                                          60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'OMS)
61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'OMS)
62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'OMS)
63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'OMS)
64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (65 dell'OMS)
65 - Altre menomazioni degli organi interni (66 dell'OMS)
66 - Menomazioni degli organi sessuali (67 dell'OMS)
67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (68 dell'OMS)
68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (69 dell'OMS)

7 - MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MOTORIA E DELLA STRUTTURA SOMATICA                                             70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS)
71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'OMS)
72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'OMS)
73 - Menomazioni neuro-motorie degli arti (72 - 73 - 74 dell'OMS)
74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'OMS)

8 - MENOMAZIONI DETURPANTI E/O DEFORMANTI                                                                                                      80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e del tronco (80 - 83 dell'OMS)
81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'OMS)
82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'OMS)

9 - MENOMAZIONI GENERALIZZATE E ALTRE MENOMAZIONI                                                                                  90 - Menomazioni multiple
91 - Menomazioni della continenza (91 dell'OMS)
92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 dell'OMS)
93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (da 92 in poi dell'OMS, escluso il 94.0)

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